Nell’utilizzo delle attrezzature anticaduta per i lavori in quota, il datore di lavoro ha un ruolo fondamentale ed è soggetto a precisi obblighi.
Sono lavori in quota tutte le attività che espongono il lavoratore a un rischio di caduta superiore a 2 m rispetto a un piano stabile. In tutti i casi in cui queste attività non possano essere svolte in condizioni ergonomiche di sicurezza garantite dal luogo di lavoro, si rende obbligatorio l’utilizzo di attrezzature di sicurezza.
Il datore di lavoro è tenuto a selezionare le attrezzature più idonee allo scopo, sulla base di:
- Priorità dei dispositivi di protezione collettiva (DPC), come reti anticaduta, barriere e parapetti etc., rispetto ai dispositivi di protezione individuale (DPI)
- Idoneità delle attrezzature rispetto alla natura delle attività da eseguire, ai rischi identificati e alle prevedibili necessità di salute e sicurezza dei lavoratori
Identificati i DPC e i DPI adeguati, il datore di lavoro è tenuto a:
- Regolamentare e gestire i flussi di accesso ai luoghi di lavoro in quota tenendo conto della frequenza di circolazione, del dislivello presente e della durata prevista dei lavori, scegliendo sistemi di accesso che consentano l’evacuazione in caso di emergenza
- Adottare il sistema di posizionamento con il lavoratore direttamente sostenuto da una fune solo nel caso in cui, a seguito della valutazione dei rischi, si sia dimostrato che l’attività può essere svolta in condizioni di sicurezza (e l’impiego delle attrezzature considerate più sicure non sia giustificato a causa della breve durata del lavoro o di una particolare conformazione del luogo di lavoro).
- Implementare le misure di sicurezza con DPI atti a minimizzare i rischi per i lavoratori, compresi, ove necessario, dispositivi anticaduta in grado di evitare o arrestare la caduta del lavoratore dal luogo di lavoro in quota. Tali DPI hanno l’obiettivo di prevenire eventuali lesioni dei lavoratori
- In tutti i casi in cui la particolare natura di un’attività richieda la temporanea rimozione di un DPC, il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di sicurezza equivalenti. L’attività in questione verrà svolta solo in seguito all’attivazione delle misure sostitutive e, una volta terminata, i DPC dovranno essere ripristinati
Infine, è compito del datore di lavoro anche verificare che non vi siano particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche che possano esporre a rischi i lavoratori che effettuano attività in quota. Al verificarsi di tali condizioni, è suo compito interrompere lo svolgimento dei lavori.
Ricordiamo che la prevenzione dei rischi da caduta passa anche dalla conformità del datore di lavoro agli obblighi previsti per il suo ruolo.
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