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Rischio rumore in azienda: tutto quello che devi sapere

L’esposizione al rumore durante le attività lavorative costituisce un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ed è soggetta a precise normative.

Per prima cosa, il rischio rumore deve essere correttamente valutato e inserito nel DVR. Va calcolata l’esposizione quotidiana a tutti i rumori sul lavoro, rispettando i seguenti valori limite:

  • Il valore limite di esposizione, cioè la soglia da non superare per non incorrere in rischi per la salute, è fissato a 87 dB
  • Il valore superiore di azione, cioè il livello di intensità del rumore sotto il quale il datore di lavoro è già chiamato a fornire adeguate misure di prevenzione e protezione, è fissato a 85 dB
  • Il valore inferiore di azione, cioè il livello sotto il quale il rischio è da considerare basso, è fissato a 80dB

Nei casi in cui l’esposizione al rumore cambi sensibilmente da una giornata di lavoro all’altra, si può calcolare l’esposizione settimanale, purché:

  • Il livello di esposizione settimanale non superi gli 87dB
  • Siano adottate misure di prevenzione e protezione ogni qualvolta sia necessario
  • Nel caso di variabilità del livello di esposizione da una settimana all’altra, venga calcolato il livello massimo ricorrente

Per la corretta stesura del DVR, il datore di lavoro deve considerare il livello, il tipo e la durata del rumore a cui i lavoratori sono esposti, i possibili effetti sulla loro salute uditiva, tutte le informazioni raccolte grazie al servizio di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito moderni e performanti.

Poi, il datore di lavoro è tenuto a:

  • Rischio rumore basso: nel caso in cui i limiti inferiori di azione non vengano raggiunti (cioè l’esposizione al rumore sia inferiore agli 80dB), non è necessario attivare misure di prevenzione specifiche 
  • Rischio rumore medio: nel caso in cui l’esposizione al rumore sia compresa tra gli 80 e gli 85dB, formare i lavoratori, mettere a disposizione ai lavoratori adeguati DPI, attivare la sorveglianza sanitaria per il rischio specifico se ritenuto necessario dal medico competente
  • Rischio rumore alto: se l’esposizione è compresa tra gli 85 e gli 87dB, oltre alla formazione e all’utilizzo dei DPI (che diventa obbligatorio per i lavoratori per questa fascia di rischio), il datore di lavoro è tenuto ad attivare la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori interessati e valutare l’adeguatezza dei DPI in uso.

In tutti i casi il D.Lgs 81/08 prevede che la valutazione del rischio rumore sia ripetuta ogni 4 anni, o ogni qualvolta una modifica agli ambienti o alle attrezzature di lavoro possa influire sull’esposizione al rischio.

Nel caso in cui non sia possibile ridurre il rischio rumore alla fonte (ad es. mediante l’adozione di macchinari più moderni e silenziosi), per la prevenzione del rischio sono da preferire i dispositivi di protezione collettiva (DPC), che tutelano i lavoratori consentendo loro il normale svolgimento delle attività (che, a volte, può essere impedito o reso più difficoltoso dall’utilizzo dei DPI).

I DPC più adatti sono generalmente barriere antirumore, pannelli fonoassorbenti etc.

In caso di necessità, va fatto ricorso all’uso dei dispositivi di protezione individuale scegliendo i più adeguati, comodi ed ergonomici tra:

  • Tappi auricolari (comportano limitazioni minime nelle attività lavorative, e attenuano tra 8 e 30 dB)
  • Cuffie isolanti (possono rendere difficoltoso l’eventuale utilizzo di occhiali, maschere/mascherine e caschi; attenuano tra 25 e 40 dB)
  • Caschi antirumore (attenuano tra 40 e 50 dB)

È fondamentale anche la corretta segnaletica per le aree interessate dal rischio rumore: vanno adeguatamente segnalate, e riservate alla circolazione dei lavoratori formati e informati sul rischio. Va segnalato anche l’eventuale obbligo di utilizzo dei DPI in specifiche aree.

 

 

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