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Movimentazione manuale dei carichi: gli obblighi del datore di lavoro

Le attività che implicano una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori sono oggetto di precise norme di sicurezza. Nella loro applicazione e osservanza, il datore di lavoro ha un ruolo cruciale.

Si intendono attività di movimentazione manuale dei carichi tutte le operazioni che consistono nel sollevare, trasportare, sostenere, deporre, spingere, tirare e/o spostare un carico manualmente da parte dei lavoratori. Queste attività, per loro natura o per condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano il rischio di sovraccarico biomeccanico, e in particolare:

  • Rischio di patologie delle strutture osteoarticolari
  • Rischio di patologie delle strutture muscolo-tendinee e nervovascolari

I rischi sono tanto più significativi quanto più il carico sia voluminoso, pesante, difficile da afferrare, instabile o posizionato in modo da comportare sforzi particolari per il suo sollevamento e spostamento.

Il datore di lavoro è responsabile della prevenzione e della gestione di questi rischi. Per prima cosa, ogni qualvolta sia possibile, deve adottare misure e mezzi adeguati ad evitare la necessità di movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitarla, per caratteristiche degli spazi di lavoro o altre necessità, il datore di lavoro è tenuto a:

  • Organizzare i luoghi di lavoro in modo che la movimentazione dei carichi possa sempre essere svolta in condizioni di sicurezza e salute
  • Fornire ai lavoratori adeguata formazione e addestramento sull’attività di movimentazione e su tutte le modalità di corretta esecuzione
  • Fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili riguardo il peso e le altre caratteristiche dei carichi da movimentare
  • Sottoporre i lavoratori ad adeguata sorveglianza sanitaria, sulla base della corretta valutazione dei rischi connessi alle attività svolte

A questo proposito, è bene ricordare che l’attivazione della sorveglianza sanitaria tiene conto anche di eventuali fattori di rischio personali legati al singolo lavoratore, come eventuali differenze di età, di genere e/o di forma fisica.

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