Nello specifico è stato stabilito che i gestori di stabilimenti o installazioni che utilizzano nei cicli produttivi:
devono valutare in via prioritaria di sostituire tali sostanze con altre non classificate oppure di ridurne o limitarne l’utilizzo.
Il D.Lgs. 102/2020 (Norme transitorie e finali), dispone inoltre che i gestori che trattano tali sostanze debbano comunicarlo all’autorità competente entro un anno dall’entrata in vigore del decreto stesso, il 28 agosto 2020.
Successivamente alla comunicazione all’autorità competente, i gestori di stabilimenti o installazioni dovranno presentare una domanda di autorizzazione per emissioni in atmosfera originate da sostanze classificate cancerogene, tossiche o mutagene “entro il 1° gennaio 2025 o entro una data precedente individuata dall’autorità competente” e dovranno adeguarsi alle disposizioni del decreto entro 4 anni dal rilascio dell’autorizzazione.
Ricordiamo anche che gli stabilimenti già autorizzati che generano emissioni in atmosfera originate dalle sostanze richiamate dall’art. 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006, non possono avvalersi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera in via generale e pertanto devono presentare entro il 28 agosto 2023 una domanda di autorizzazione.